Via libera delle Sezioni Unite al contratto “post matrimoniale” di definizione della crisi coniugale
- Studio Legale Mazzeo
- 16 ott 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 31 ott 2024

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, hanno finalmente risolto un acceso contrasto sulla autonomia delle parti in sede della determinazione degli accordi della “crisi coniugale” aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari (artt. 1322 e 1376 c.c.), sull’interpretazione di tali accordi (art. 1362 e ss. c.c.), e sul ruolo svolto dal notaio in relazione all’identificazione catastale dell’immobile e alla sua conformità alle risultanze dei registri immobiliari (art. 19, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
Dopo aver superato le obiezioni dell’orientamento contrario, le Sezioni Unite hanno sancito che sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di separazione o di divorzio, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art. 4, comma 16, L. 1° dicembre 1970, n. 898 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, della ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
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