Risarcimento in favore del passeggero su natante
- Studio Legale Mazzeo
- 4 dic 2024
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Anche per i natanti, come per le autovetture, esiste l’obbligo di assicurazione per la responsabilità derivante da danni causati durante la navigazione.
Al riguardo il codice delle assicurazioni private prevede quanto segue all’art. 123:
“Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona”.
La polizza assicurativa di un natante prevede quindi la copertura anche per i danni accidentali causati ai trasportati durante la navigazione. Tuttavia, al fine di poter applicare la normativa in questione è espressamente richiesto che il danneggiato venga qualificato come terzo e, pertanto, come un soggetto che si trovi a bordo del natante a titolo di cortesia.
Le assicurazioni che coprono la responsabilità civile sui natanti, infatti, fanno una chiara distinzione fra trasportato a titolo di “cortesia” e membro dell’equipaggio. La differenza risulta rilevante in quanto in molti casi l’imbarcazione non è condotta unicamente dal proprietario o dal capitano ma anche da una serie di altri soggetti. In tali casi si parla di “conduzione collettiva”. Tutti i soggetti che conducono collettivamente il natante non possono quindi essere considerati terzi con la conseguenza che saranno tutti solidalmente responsabili dell’eventuale sinistro.
Stante la difficoltà di inquadrare in specifiche situazioni i ruoli dei soggetti che si trovano a bordo del natante spesso sorgono contestazioni da parte della compagnia assicurativa in merito alla risarcibilità delle lesioni causate ad un trasportato. Si pensi, ad esempio, a tutte le manovre che avvengono in porto dove spesso il conducente del natante chiede l’aiuto di uno o più ospiti che si trovano a bordo per compiere correttamente la manovra.
La Cassazione è intervenuta sul punto precisando che ogni qual volta il trasporto è effettuato a titolo di cortesia deve trovare applicazione l’art. 2054 c.c. e deve quindi essere riconosciuto il risarcimento per il danno riportato al trasportato (Cassazione Civile, Sez. III, 19 novebre 2013, sentenza n. 25902).
Spetta quindi al trasportato dimostrare che si trovi a bordo del natante in qualità di ospite trasportato e non di componente dell’equipaggio di manovra dell’imbarcazione. Accertato che il terzo non abbia partecipato attivamente alla conduzione del mezzo non si potrà parlare di “conduzione collettiva” e potrà beneficiare della copertura assicurativa.
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