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Riduzione del risarcimento per il trasporto nel caso in cui il conducente si trovi in stato di ebbrezza

  • Immagine del redattore: Studio Legale Mazzeo
    Studio Legale Mazzeo
  • 22 ott 2024
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 31 ott 2024


L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private D.lgs. n. 209/2005 stabilisce che: “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge […] a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.


La norma anzidetta va quindi a tutelare il terzo trasportato identificato come il soggetto che viaggia quale passeggero a bordo di uno dei veicoli coinvolti nell’incidente e che riporta lesioni fisiche, o più in generale danni in conseguenza dell’evento.

Da ciò ne discende che la qualifica di terzo trasportato può essere assunta anche dal proprietario del mezzo, che si trova a bordo della propria vettura quale passeggero.


Rileggendo la norma sopra richiamata emerge chiaramente l’intento del legislatore di prevedere una disciplina di favore del terzo trasportato che si trova coinvolto in un sinistro (in applicazione del principio di solidarietà espresso anche dalla Corte di Giustizia UE, 01.12.2011, C-442/10).

Infatti, a differenza del conducente o del proprietario del mezzo il terzo trasportato non deve provare la colpa e può agire nei confronti della Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, a prescindere dalla dinamica dell’evento. L’unica prova che dovrà fornire è in merito alla sua presenza a bordo del veicolo coinvolto nell’incidente e all’entità dei danni patiti.


La nostra Corte di Legittimità è stata più volte incaricata di valutare casi particolari facendo costantemente emergere un orientamento favorevole al trasportato danneggiato. Si pensi, ad esempio, ad una recente pronuncia in cui la Corte è giunta a riconoscere il diritto al risarcimento del danno del terzo trasportato anche se il veicolo su cui si trovava come passeggero era condotto da un soggetto non abilitato alla guida (Corte di Cassazione, ordinanza n. 13738/2020).


Con una recentissima questione la Corte si è trovata a dover valutare un’altra situazione peculiare.

La risarcibilità del trasportato nel caso in cui lo stesso sia salito a bordo del veicolo condotto da una persona che si trovava in stato di ebbrezza.

Sulla scorta dei principi già affermati in precedenza la Corte conferma lo status “privilegiato” del trasportato e afferma che:

l‘art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l’art. 13, § 3 della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare “senza effetto”, rispetto all’azione risarcitoria spettante al trasportato, “qualsiasi disposizione di legge (…) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol”. Spetterà dunque al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore”.


l’accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell’art. 1227 c.c.”.


Da ciò emerge che secondo gli Ermellini la colpa del terzo trasportato va valutata nel singolo caso.

Non può, quindi, essere imputato automaticamente un grado di colpa al terzo trasportato da un conducente in stato di ebbrezza.

Il Giudice di merito è infatti obbligato ad effettuare un accertamento specifico circa l’eventuale concorso della vittima (si pensi, ad esempio, al caso in cui il trasportato non è a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente).


Corte di Cassazione, ordinanza 24920/2024


 
 
 

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