top of page

Obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro

  • Immagine del redattore: Studio Legale Mazzeo
    Studio Legale Mazzeo
  • 11 nov 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Closeup sulle mani di un lavoratore che stringe una penna e legge un contratto

Con ordinanza del 5 aprile 2024, n. 9120 la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio di diritto in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro del dipendente.


Questa la massima: il lavoratore che ha subito un danno a seguito di un infortunio sul lavoro avrà l’obbligo di provare l’inadempimento ed il nesso di causa con il danno mentre l’onere della prova in merito alla colpa del datore di lavoro sarà integralmente posta in capo a quest’ultimo.

Analizziamo il caso al fine di comprendere la portata di questo principio.

La Corte d'appello, accogliendo l'appello di una società datrice di lavoro, rigettava la richiesta di un lavoratore che chiedeva il risarcimento del danno differenziale per un infortunio subito durante il rifornimento di gasolio per il camion a lui assegnato.

In particolare, il rigetto della domanda era dovuto alla mancata ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte del lavoratore in quanto le testimonianze raccolte in primo grado non erano state sufficienti per una completa ricostruzione del fatto storico. La responsabilità dell’evento veniva quindi attribuita al ricorrente (lavoratore) anche in ragione del fatto che non erano state indicate le specifiche norme violate dal datore di lavoro in termini di prevenzione.

Contro questa sentenza, il lavoratore presentava ricorso per cassazione, sostenendo che la responsabilità dell'incidente fosse esclusivamente del datore di lavoro, in quanto non erano state adottate adeguate misure di sicurezza nell'area di sosta dove si trovava il serbatoio del gasolio per il rifornimento. Faceva, inoltre, presente che la dinamica dell'incidente era documentata nella denuncia di infortunio inviata dalla società all'Inail, che aveva riconosciuto e indennizzato il danno subito.


La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato.

Secondo quanto previsto dall’art. 2087 c.c., infatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure e le cautele dirette a preservare l’integrità psicofisica dei dipendenti, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi di lavoro.

Pertanto, ritiene il Giudice di Legittimità, che l’obbligo di protezione posto in capo al datore di lavoro non si traduca unicamente nel rispetto delle misure “nominate” (misure disciplinate a livello generale) ma anche nel rispetto di tutte quelle misure di prevenzione che devono essere poste in essere nelle attività che richiedono determinate competenze tecniche. In questo contesto spetta al lavoratore, in caso di infortunio, dimostrare il fatto storico (l’inadempimento del datore di lavoro e il nesso di causa fra tale inadempimento ed il danno patito) mentre la colpa del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1218 c.c. sarebbe presunta, spettando pertanto a quest’ultimo dimostrare che ha posto in essere tutte le misure per evitare il verificarsi dell’evento lesivo.


Da ciò ne deriva che il lavoratore non è onerato di individuare le singole norme di cautela violate dovendo unicamente dimostrare la condizione di pericolo del luogo di lavoro e il collegamento causale con la verificazione del danno.

 
 
 

Comments


bottom of page