Responsabilità del medico e della struttura sanitaria nel caso di carenza di documentazione della cartella clinica
- Studio Legale Mazzeo
- 22 ott 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 31 ott 2024

Con la sentenza n. 11224/2024 la III sezione civile della Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza o meno di profili di responsabilità medica nel caso in cui la cartella clinica del danneggiato presenti delle lacune nella propria formazione o sia comunque carente di determinati elementi.
Di seguito la descrizione dei fatti.
Tizia veniva portata al pronto soccorso verso le 18, lamentando un forte dolore toracico, sudorazione intensa e ipertensione. Veniva, pertanto, sottoposta a un ECG e a un prelievo per il dosaggio degli enzimi cardiaci, i cui risultati risultavano negativi.
In base alla prima diagnosi, il dolore era ritenuto di origine gastrica, poiché Tizia aveva dichiarato di soffrire di ernia iatale. Rimasta in ospedale per ulteriori analisi, Tizia accusava un malore intorno a mezzanotte, e poco dopo veniva dichiarata deceduta per arresto cardiaco.
I figli della paziente, Caio e Sempronio, si rivolgevano al Tribunale di Taranto chiedendo il risarcimento per la morte della madre, sostenendo che fosse dovuta all'imperizia e alla negligenza del personale sanitario. Il primo grado di giudizio condannava la ASL, ma quest'ultima impugnava la decisione.
In sede di giudizio di appello la Corte, ribaltando la precedente pronuncia, riteneva che i familiari non avessero provato il nesso causale tra il decesso e la presunta negligenza dei medici. Infatti, nonostante la mancanza di documentazione medica potesse rendere incerta la causa del decesso, le azioni intraprese dai medici risultavano corrette. Pertanto, la Corte concludeva che la mancanza di documentazione non equivalga a negligenza o imperizia.
A seguito di ciò, Caio e Sempronio si sono appellati alla Corte di Cassazione, presentando quattro motivi di ricorso:
la mancata considerazione del nesso causale tra le omissioni mediche e il decesso;
l'errata e contraddittoria decisione del giudice riguardo alla responsabilità dei medici;
l'incertezza riguardo alla causa della morte;
la possibile insufficienza dei macchinari per ulteriori accertamenti, non adeguatamente valutata dal Tribunale.
La Cassazione nell’accogliere il ricorso ha evidenziato il seguente principio di diritto:
“l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione”.
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