Perdita della capacità lavorativa specifica e stato di disoccupazione
- Studio Legale Mazzeo
- 16 ott 2024
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 31 ott 2024

Nel contesto del risarcimento per danno patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica una recente sentenza della Cassazione (vedi in calce l’estratto) ha fornito importanti chiarimenti riguardo ai criteri applicabili nel caso in cui il risarcimento venga richiesto da soggetti disoccupati.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda un giovane uomo la cui carriera è stata gravemente compromessa a seguito di un'operazione chirurgica mal eseguita, che gli ha impedito di continuare a lavorare come autotrasportatore in quanto l’errore medico gli impediva di mantenere a lungo la posizione seduta richiesta per tale tipo di attività. Il caso risulta particolare in quanto il lavoratore, poco prima dell’intervento errato, era venuto a trovarsi in stato di disoccupazione a causa del fallimento della società per cui lavorava.
La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale veniva respinta in primo grado e accolta solo in via equitativa dal giudice di appello. Diversamente da quanto già statuito con precedenti pronunce, nel caso di specie, diviene rilevante qualificare la posizione giuridica della persona danneggiata disoccupata.
Infatti con precedenti sentenze, il Giudice di Legittimità aveva già chiarito la posizione del danneggiato rispetto alla richiesta del danno da perdita di capacità lavorativa precisando che:
Il fatto che il ricorrente avesse conservato una limitata capacità di svolgere lavori diversi da quello che svolgeva prima del fatto lesivo si riferisce alla capacità lavorativa generica e costituisce un danno patrimoniale da liquidare in via equitativa, differente dalla perdita di capacità lavorativa specifica, intesa come impossibilità di proseguire l’attività abituale.
Il principio di integralità del risarcimento, sancito dall'art. 1223 c.c., implica che debba essere liquidato anche il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, calcolando il reddito perduto e applicando un coefficiente di capitalizzazione.
La Corte, applicando i suddetti principi ha ritenuto che anche quando la vittima è disoccupata al momento dell'incidente, esiste la possibilità, almeno in teoria, di liquidare il danno per perdita di capacità lavorativa specifica.
Tuttavia, affinché si possa procedere con la liquidazione di questo danno, è essenziale che lo stato di disoccupazione sia involontario e non causato da responsabilità del danneggiato (per esempio, come nel caso di specie, dovuto a fattori oggettivi legati al fallimento della società dove il danneggiato lavorava), e che sia temporaneo e contingente.
Rimane a carico del danneggiato provare che, se non avesse subito il danno, avrebbe avuto l’opportunità di trovare un nuovo lavoro nella stessa attività professionale.
Di seguito l’estratto dell’ordinanza sopra richiamata:
“in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 cod. civ., la necessità che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica sia liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (salva l'esigenza di tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere un'altra attività lavorativa retribuita), sussiste non solo nell'ipotesi di cessazione di un rapporto lavorativo in atto al tempo dell'evento dannoso, ma anche nell'ipotesi in cui la vittima versi in stato di disoccupazione, ove
si tratti di disoccupazione involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, sussistendo la ragionevole certezza o la positiva dimostrazione che il danneggiato, qualora fosse rimasto sano, avrebbe stipulato un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività lavorativa o comunque una attività confacente al proprio profilo professionale”.
(Cass. civ., ord., 16 febbraio 2024, n. 4289).
Comments