Infortunio sul lavoro: sì alla responsabilità del datore di lavoro in caso di mancato rispetto delle cautele previste
- Studio Legale Mazzeo
- 16 ott 2024
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Aggiornamento: 31 ott 2024

Corte di Cassazione Sez. Lav., Ord. del 21/09/2021 n. 25597
Per costante giurisprudenza, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio del lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottato le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto adottate e rispettate dal dipendente.
Inoltre, la condotta colposa del dipendente non può avere alcun effetto esimente per il datore di lavoro che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni o per la mancata adozione delle misure necessarie a tutela della salute psicofisica dei lavoratori dipendenti.
Infine, l’eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso.
Con la Sent. n. 25597 del 2021, è stato confermato l’orientamento, ormai costante, della Corte, secondo cui la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (cioè quando la condotta del dipendente risulta essere del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute dal datore di lavoro e, pertanto, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell’evento).
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