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Infortunio sul lavoro in Smartworking: sì all'indennizzo

  • Immagine del redattore: Studio Legale Mazzeo
    Studio Legale Mazzeo
  • 16 ott 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 31 ott 2024


Una giovane ragazza che lavora al computer da casa con le cuffie


L’art. 18 della legge n. 81/2017, qualifica il lavoro agile come la prestazione di lavoro subordinato che venga svolta in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva con assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

Questa modalità di svolgimento della prestazione è soggetta al preventivo accordo delle parti ed alla reciproca valutazione discrezionale.


Vista la completa equiparazione dello smartworking al lavoro svolto in ufficio, l’art. 22 della legge n. 81/2017 prevede l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.

Al fine di garantire la completa equiparazione fra le due modalità di lavoro è previsto che il datore deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, in cui siano individuati i rischi, generali e specifici, connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.


La normativa richiamata si occupa, inoltre, di individuare espressamente i limiti entro cui l’infortunio avvenuto in ambito di lavoro agile possa essere oggetto di copertura assicurativa da parte dell’INAIL; in particolare, la sussistenza dell’infortunio sul lavoro è riconosciuta qualora l’evento lesivo sia in diretta connessione con la prestazione lavorativa, e ciò anche relativamente all’infortunio in itinere.

Al pari del lavoro ordinario anche nel caso di lavoro agile viene prevista come esclusione dell’indennizzabilità dell’infortunio l’ipotesi di rischio elettivo, consistente in quel rischio derivante da un comportamento volontario del lavoratore, abnorme e svincolato da qualsiasi caso di forza maggiore, in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro.


Problematico diventa, invece, circoscrivere la responsabilità del datore di lavoro in tutti i casi in cui lo smartworking venga svolto in luoghi pubblici o di coworking e, più in generale, all’esterno della propria abitazione. In tal caso, infatti non è in concreto possibile pretendere dal datore di lavoro l’esercizio di un controllo sul luogo esterno scelto dal lavoratore agile, per garantirne la sicurezza. Infatti, a voler riconoscere un simile obbligo si sconfinerebbe in un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore. È, pertanto, ragionevole circoscrivere la portata degli obblighi del datore di lavoro ai soli adempimenti che questi è in grado di porre in essere escludendo la responsabilità in tutte le ipotesi in cui la condotta colposa del lavoratore presenti i caratteri dell’eccezionalità e dell’abnormità nonché allorquando il rischio sia stato generato da un’attività che non sia connessa con lo svolgimento diretto dell’attività lavorativa.


Proprio in tema di indennizzabilità dell’infortunio occorso durante lo svolgimento dell’attività lavorativa la Suprema Corte ha qualificato, ad esempio, come infortunio in itinere l’incidente avvenuto sui gradini esterni del portone di casa, perché in tal caso il soggetto assicurato si trovava già sulla pubblica strada.


E ancora il Giudice di Legittimità ha riconosciuto l’infortunio sul lavoro nel caso del lavoratore caduto dalle scale del condominio e che, durante l’orario di lavoro, era tornato a casa a prendere un attrezzo necessario per lo svolgimento della prestazione.

 
 
 

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